ATTO AMMINISTRATIVO

 

---Annullamento e revoca d’ufficio

n.° sent. 2996 - Sez. II - data pubbl. 28 settembre 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Venditto Biagio (avv. A.Lamberti) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv.ra Stato)

sommarietto Atto amministrativo - Annullamento e revoca d’ufficio - Atto illegittimo - Interesse pubblico alla rimozione dell’atto.

massima Nell’ipotesi di annullamento d’ufficio di atto illegittimo, non é necessario il motivato ed esplicito accertamento dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto, quando le conseguenze primarie di quest’ultimo consistono in un attuale e futuro esborso di somme sine titulo, con danno per l’Amministrazione e con vantaggio ingiustificato per il privato, in quanto in tali casi l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto é in re ipsa (C.d.S., Sez. IV, n. 1257/97, C.d.S., Sez. V, n. 303/97; C.G.A.R.S., n. 499/97).

 

---Atto di ritiro

n.° sent. 1428 - Sez. I - data pubbl. 6 maggio 1998 - Pres. Coraggio - Est. Donadono - ric. Finsud Costruzioni S.r.l. (avv.ti F.Laudadio, F.Scotto)- c. Comune di Paternopoli (avv. R.Marone)

sommarietto Atto amministrativo - Atto di ritiro - Natura discrezionale - Presupposti.

massima L’atto con il quale l’amministrazione ritira un provvedimento che ancora non abbia prodotto i suoi effetti - pur essendo comunque espressione del potere autoritativo di autotutela e pur avendo pertanto carattere discrezionale - non richiede, a differenza dell’annullamento d’ufficio in senso stretto, la sussistenza di un particolare interesse pubblico concreto ed attuale, ulteriore rispetto a quello connesso al ripristino della legalità violata.

 

---Procedimento

n.° sent. 1432 - Sez. V - data pubbl. 8 maggio 1998 - Pres. De Leo - Est. Pagano - ric. Villa dei Gerani (avv. G. Palma) - c. A.S.L. Napoli 1 (avv.ti M.Vella, E.Rotoli)

sommarietto Atto amministrativo - Procedimento - Conclusione del procedimento con provvedimento espresso.

massima E’ legittimo il silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta di provvedere alla definizione del procedimento che si assume non concluso, nell’ipotesi in cui la P.A. ha già adottato una determinazione definitoria (anche se in parte) della vicenda e si è riservata la emissine di altri provvedimenti

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n.° sent. 2171 - Sez. I - data pubbl. 1 luglio 1998 - Pres. Coraggio - Est. Donadono - ric. Aitante S. (avv. E. Soprano) - c. Ministero del Tesoro (avv.Stato A Sabbetta)

sommarietto Atto amministrativo - Procedimento - Procedimento iniziato su istanza di parte - Obbligo della comunicazione - Insussistenza.

Atto amministrativo - Procedimento - Principio del "tempus regit actum" - Conseguenze.

massima Quando il procedimento è iniziato su domanda di parte, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art.7 della L. n.241/1990, nei confronti di chi abbia dato impulso al procedimento stesso.

In forza del principio del "tempus regit actum", ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene adottato; ne consegue che, ai fini della validità del provvedimento finale, è necessaria la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalle norme vigenti nel momento in cui si perfeziona l’atto conclusivo del procedimento.

 

---Requisiti

n.° sent. 3416 - Sez. II - data pubbl. 3 novembre 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Napolitano Sabato e/a (avv. C.L.Miani) c. Comune di Roccarainola (avv. n.c.)

sommarietto Atto amministrativo - Requisiti - Legittimità dell’atto - Presupposti - Fattispecie in tema di concessione edilizia.

massima La legittimità di un atto amministrativo va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 46/96 e n. 1209/97). Con la conseguenza che l’inutile decorso del termine annuale ( che comporta l’obbligo per l’Amministrazione comunale di dichiarare la decadenza della concessione edilizia assentita), non é un vizio della concessione edilizia in sé per sé considerata, ma solo, eventualmente, della successiva inerzia provvedimentale della stessa Amministrazione, che dovrebbe provvedere a dichiararla.

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n.° sent. 3567 - Sez. II - data pubbl. 23 novembre 1998 - Pres. Nappi - Est. Pasanisi - ric. Biele Alvise (avv. L.Crisci) c. Provveditorato agli Studi di Benevento (avv. n.c.)

sommarietto Atto amministrativo - Requisiti - Vizio formale - Non è causa di illegittimità dell’atto.

massima L’eventuale presenza di un vizio di carattere esclusivamente formale non può, ex se, ed in mancanza di un’espressa disposizione normativa di segno contrario, inficiare la legittimità di un atto amministrativo, ove non venga dimostrata dall’interessato l’incidenza negativa del suddetto vizio formale sulla sostanza dell’atto (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 829/98; TAR Toscana, n. 659/96; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, n. 86/94).

 

---Sospensione atto impugnato

n.° sent. 2157 - Sez. II - data pubbl. 26 giugno 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Ricciardi Rosa (avv. L. D’Angiolella) c. Comune di Caserta (avv. G. Mastroianni)

sommarietto Atto amministrativo - Sospensione atto impugnato - A tempo indeterminato - Illegittimità.

massima E’ illegittima la sospensione disposta a tempo indeterminato, per contrarietà ai canoni di legalità e di tipicità degli atti amministrativi (T.A.R. Veneto, n.304/96; T.A.R. Sardegna, n.346/95).